martedì, agosto 28, 2007

REGIONE CAMPANIA: LEGGE 150 ANCORA UNA VOLTA RINNEGATA

È stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 25 del 30/04/07 l’Avviso Pubblico per la “Costituzione di una lista di esperti per l’individuazione dei componenti dell’Unità Tecnica del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER)”. Trattasi di un Avviso Pubblico emesso dall’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario della Regione Campania. Tra le diverse professionalità da selezionare troviamo anche professionisti della comunicazione (o informazione?!) istituzionale (giornalisti). Per i candidati alla selezione di che trattasi è previsto, quale titolo di studio, il diploma di laurea conseguito da almeno tre anni (?) in Giurisprudenza, Economia e Commercio (?), Ingegneria (?), Scienze della Comunicazione con votazione minima 105/110 (?); “il possesso del titolo di studio non è richiesto per coloro i quali risultano iscritti nell’albo dei giornalisti professionisti da almeno tre anni” (sic!). Se, come andiamo affermando, l’Informazione Istituzionale risulta inscindibile da ogni attività amministrativa che sia efficace, con questo Avviso Pubblico ci troviamo nuovamente di fronte ad una interpretazione (o rinnegazione) della legge (150/2000) a dir poco sospetta. Se, ancora, a livello nazionale e non solo, si trovano mille ostacoli per l’effettivo riconoscimento ed applicazione della stessa, quando bisogna trovare stratagemmi strumentali a propri soggettivi interessi politico-amministrativi (?), ebbene quella legge tanto bistrattata torna puntualmente utile alla bisogna. Nel merito, la temporalità richiesta di acquisizione della laurea e dell’iscrizione all’Ordine (3 anni) è quantomai stranamente coincidente. Nell’ambito della Informazione Istituzionale, la richiesta della laurea in Ingegneria è preferita, ad esempio, a quella in Scienze Politiche o in Sociologia ad indirizzo Mass-media e comunicazione. Inoltre, e qui casca l’asino, il Regolamento di attuazione della 150 (D.P.R. 422/2001) non fa alcuna distinzione discriminatoria tra giornalisti professionisti e pubblicisti. Se a questo aggiungiamo che, nello stesso D.P.R., sono ben altri i titoli richiesti per l’attività di Informazione Istituzionale negli Enti pubblici, l’Avviso Pubblico per il PASER si presta a facili contestazioni di ordine di legittimità. In conclusione, se la Legge 150/2000 doveva essere un ulteriore passo avanti rispetto alla trasparenza ingenerata dalla Legge 241/1990, ce n’è abbastanza per far redimere quanti, tutt’oggi, si ostinano ad ostacolare l’applicazione definitiva della 150.