martedì, febbraio 26, 2008

STRANE COINCIDENZE PENALIZZANTI GLI UFFICI STAMPA

Cari colleghi,
vi informo che ci siamo rivolti al ministro della Funzione
pubblica, Luigi Nicolais, con una lettera firmata dallo stesso segretario
generale della Fnsi, Franco Siddi, per chiedere un intervento del suo
dicastero al fine di definire la corretta interpretazione del comma 76
dell’articolo 3 della recente legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria
2008), che, da quanto ci risulta, sta ingenerando alcune pericolose
difficoltà applicative.
L’articolo 7 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, nel regolare
la gestione delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche,
precisava che per le esigenze alle quali non possono far fronte con il
personale in servizio, le amministrazioni stesse hanno la possibilità di
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza.
La recente legge finanziaria ha sostituito le parole “di provata
competenza” con le parole “di particolare e comprovata specializzazione
universitaria”.
La nuova formulazione dell’articolo può generare equivoci – che
già ci vengono segnalati da più colleghi di varie regioni - per quanto
riguarda l’attivazione o il rinnovo di contratti già in corso con personale
giornalistico impegnato negli uffici stampa degli enti pubblici. Alcune
amministrazioni, infatti, ritengono che la richiesta di legge della
specializzazione universitaria impedisca loro di assumere o rinnovare i
contratti con giornalisti, professionisti o pubblicisti, quando gli stessi non
siano in possesso di un titolo universitario.
A parere della Federazione questa interpretazione appare errata e
comunque non conforme alle disposizioni della legge 7 giugno 2000 n.
150 che ha regolato in regime di specialità gli uffici stampa degli enti
pubblici, prevedendo che in essi debbano operare esclusivamente
giornalisti, qualificati tali ai sensi della legge 3 febbraio 1963 n. 69,
costitutiva dell’albo professionale dei giornalisti.
Poiché le pubbliche amministrazioni, in attesa della completa
applicazione della legge 150 (a cui manca la definizione del profilo professionale che deve essere oggetto di trattativa sindacale nazionale),
continuano ad utilizzare quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 7 del
Decreto legislativo 165/2001 per la regolamentazione dei rapporti di
lavoro dei giornalisti operanti nei rispettivi uffici stampa, appare
evidente come la richiesta del titolo universitario confligga con le
disposizioni della legge 150/2000 e con la stessa legge istitutiva del
nostro Ordine professionale.
Per questi motivi abbiamo richiesto un’urgente e necessaria nota
esplicativa ministeriale che possa chiarire i termini di applicabilità della
normativa, in modo da garantire la funzionalità degli uffici stampa degli
enti pubblici, che rischia di essere impedita da una interpretazione non
conforme allo spirito e alla lettera della medesima legge 150/2000.
Al momento siamo in attesa di una risposta e stiamo lavorando sullo
staff ministeriale per ottenere quanto prima una risposta che impedisca
la messa in discussione di posti di lavoro, per quanto a tempo
determinato o a carattere libero professionale.
Giovanni Rossi

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